Il famigerato Attestato di Prestazione Energetica (APE), più comunemente chiamato “Certificazione Energetica”, cambia faccia e contenuti. Dal primo ottobre 2015 sono in vigore le nuove norme sulla certificazione energetica degli edifici, al fine di uniformare il territorio italiano in materia di certificazione.
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Tra le tante novità introdotte il legislatore ha voluto fornire maggiori garanzie in termini di qualità degli APE e dei dati in esso contenuti ed anche tutelare la professionalità dei tecnici impegnati nella certificazione energetica.
Facciamo una piccola premessa. Nel corso degli anni sono cambiate le regole diverse volte creando più volte confusione e panico tra gli operatori del settore. L’introduzione delle APE è stata effettuata allo scopo di creare un’oggettivo indicatore legato ai consumi energetici dell’immobile per orientarne le contrattazioni commerciali, un po come avviene per l’acquisto di un elettrodomestico: si fa attenzione alla targhetta dei consumi annuali. Il Legislatore ha impiegato molto tempo (e fatica) a far introdurre l’obbligatorietà dell’APE negli atti di trasferimento immobiliare (vedasi obbligatorietà in annunci di compravendita, locazione, etc). Da allora sono proliferati taluni “professionisti” che tramite fantomatici siti offrono la redazione di Certificazioni Energetiche a prezzi “imbattibili” per utilizzare un termine da televendita;
Per fortuna non tutti i mali vengono per nuocere. Accogliamo la nuova normativa con entusiasmo e piacere.
Principali novità
- Obbligo del sopralluogo da parte del tecnico: al fine di garantire l’esplicazione di un’attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, il soggetto incaricato di redigere il documento deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione. Molto spesso, in passato, alcuni tecnici si sono lamentati di pratiche scorrette da parte di loro colleghi che rilasciavano APE basandosi semplicemente su piante catastali degli immobili, senza effettuare sopralluogo o verifica alcuna. Con le nuove regole ciò non sarà più consentito;
- Monitoraggio e controllo degli APE emessi: le Regioni e le Province autonome controlleranno ed analizzeranno almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare, con accertamenti documentali degli APE emessi, le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi le ispezioni delle opere o dell’edificio;
- Classi energetiche: Oltre alle solite classi dalla G alla B, sono previsti quattro livelli di classe A (A1, A2, A3, A4);
- Unità di misura: la prestazione energetica è espressa in kWh/mq anno per qualunque destinazione d‘uso;
- Facilità di lettura della certificazione energetica: agli indicatori quantitativi (classe energetica e indice di prestazione globale) affianca indicatori qualitativi (“emoticons”)
- Sanzioni previste: restano le stesse del Dlgs 192. Per i certificatori da 700 a 4.200 euro per APE non corretto, per il costruttore o del proprietario che vende o affitta senza APE immobili nuovi o ristrutturati si parte da 3.000 a 18.000 euro.
Nel prossimo articolo entreremo nel dettaglio di un certificato energetico.
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