La cura e la manutenzione degli impianti di riscaldamento è fondamentale, in base ai diversi punti di vista:
Avere una caldaia in casa (metano, GPL o pellet), significa dover effettuare dei controlli periodici ma è necessario fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
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Ho notato che viene fatta confusione tra due specifiche tematiche:
Il primo intervento è obbligatorio per tutti i tipi di impianto di riscaldamento e serve a preservare l’impianto al fine di adempiere alla funzione richiesta (pulizia del bruciatore, pulizia dello scambiatore di regolazione, etc) con periodicità variabile in base al tipo e alla potenza del generatore.
Il secondo intervento, invece, è previsto esclusivamente su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW (e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW) e serve ad analizzare la combustione per verificarne principalmente il rendimento, la concentrazione di ossido di carbonio, etc.
Mi raccomando. Tutti gli interventi devono sempre essere eseguiti da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008.
La legge, in realtà, non specifica le cadenze con cui deve essere effettuata la manutenzione della caldaia. In particolare, il DPR n. 74 del 2013 precisa che le operazioni di manutenzione ordinaria della caldaia devono essere eseguite in conformità alle prescrizioni e con la periodicità contenuta nelle istruzioni tecniche fornite dalla ditta che ha installato l’impianto.
Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
La periodicità degli interventi di manutenzione della caldaia viene stabilita in base alla tipologia di caldaia e alla sua potenza.
Ricapitolando, se sono il responsabile dell’impianto:
In genere tutti i produttori prescrivono un periodo di manutenzione annuale, ma questo non significa che ci sia l’obbligo di effettuare la revisione ogni anno. Vige la gerarchia di cui sopra.
Per il controllo dell’efficienza energetica (conosciuto anche come bollino blu) vale un’altro discorso. Infatti, la normativa specifica in maniera chiara la periodicità con la quale devono essere effettuati:
POTENZA NOMINALE UTILE | COMBUSTIBILE | CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ART. 8 DPR 74) | PERIODICITA’ DI TRASMISSIONE ALL’ENTE |
10 kW < Pu < 100 kW | GAS | Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74 Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3 | Pn < 35 kW: 4 anni Pn>= 35 kW: 2 anni |
Pu >= 100 kW | GAS | annuale come da norma UNI 8364-3 | 2 anni |
10 kW < Pu < 100 kW | LIQUIDO O SOLIDO | Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74 Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3 | 2 anni |
Pu >= 100 kW | LIQUIDO O SOLIDO | annuale come da norma UNI 8364-3 | 1 anno |
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del Rapporto e’ rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con le cadenza indicate da normativa.
Spetterà, poi, al comune effettuare verifiche a campione per appurare lo stato della caldaia del cittadino. Non dimenticatevi che nel caso in cui l’ispettore reputi che la revisione non sia stata effettuata secondo le norme vigenti, il proprietario, l’amministratore o l’inquilino rischiano una multa che oscilla da un minimo 500 a un massimo di 3000 euro, come disposto dall’articolo 15 del D.l. 192/2005.
La normativa di riferimento per la certificazione della caldaia deriva da diverse norme di legge. Il controllo dell’efficienza energetica è sancito dal Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, integrato successivamente dal D.P.R. 74/2013 che si conforma alla direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
La manutenzione e pulizia delle caldaie, invece, è regolamentata dal D.Lgs 311/06, che ha integrato e corretto il precedente D.Lgs 192/05.
Tieni presente che esistono alcune eccezioni a queste regole generali:
Ricordate che il controllo e la manutenzione della caldaia sono fondamentali per la sicurezza in casa, oltre che essere richiesti dalla legge. Quindi è importante rispettare fedelmente le indicazioni fornite.
Verificate sempre la frequenza degli interventi – compresa la manutenzione – da eseguire, nonché la burocrazia da rispettare (come tenere il libretto di manutenzione, eventuali bolli da acquistare per attestare l’intervento che è stato fatto, eventuali comunicazioni al Comune sulla manutenzione).
Rispettare le scadenze previste per la manutenzione è importante per evitare eventuali sanzioni regolamentate dai singoli Comuni. Sono proprio questi ultimi a fare i controlli a campione e – se si presentano – sei tu che devi dimostrare l’avvenuta manutenzione tramite il libretto di caldaia e le fatture (a meno che tu non viva in un condominio con riscaldamento centralizzato, in cui questi doveri spettano all’amministratore).
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