Buongiorno, io volevo fare il cappotto alla mia casa ma non riesco a capire se posso usufruire della detrazione del 65% oppure no. Mi spiego. La mia casa ha un piano semiinterrato in cui abbiamo la taverna, la legnaia ed il garage; il piano rialzato che è l’abitazione ed il primo piano che è la soffitta ancora al grezzo. Il cappotto riguarderebbe dunque tutte le pareti esterne, anche delle parti “non abitate” della casa. La mia domanda è: la detrazione del 65% va richiesta soltanto per la parte relativa al piano abitato oppure su tutta la metratura dei muri esterni? Mi dicono che se il piano non è abitato non posso usufruire della detrazione (neanche al 50%?). Uguale problema anche per il tetto: devo fare l’isolamento del tetto che è in cemento mettendo guaina e stifferite e cambiando le tegole: mi dicono che posso portare in detrazione soltanto le tegole per il 50% ma non posso metterlo come risparmio energetico perché il piano sotto il tetto è una soffitta e non è quindi abitazione. Spero di essere stata chiara, non essendo un’addetta ai lavori le mie spiegazioni possono essere decisamente poco certosine. Grazie mille per l’aiuto che vorrà darmi. Saluti Grazia Beltrame
Buongiorno Bisognerebbe vedere il suo immobile ed approfondire il caso specifico con regolamento comunale e leggi regionali. Proverò comunque a chiarirvi le idee. Lei può usufruire dell’agevolazione fiscale del 65%, SE E SOLO SE i lavori permettono il raggiungimento di un indice conforme ai valori definiti dal decreto ministeriale. Se non rispetta tali prescrizioni, però, può eseguire una manutenzione straordinaria e beneficiare del bonus del 50%. Può detrarre gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti. Una volta che il tecnico avrà depositato la pratica in comune, lei potrà iniziare i lavori (e i rispettivi pagamenti da portare in detrazione con le specifiche già indicate in precedenti articoli su questo blog). Alla fine dei lavori e dei pagamenti è NECESSARIA la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, pena perdita delle detrazioni. Mi sento di dirle che, poiché le detrazioni spettano ad un unico immobile, facciamo sempre riferimento subalterno catastale corrispondente. Non so se la sua proprietà sia sviluppata in un unico o più subalterni. Poiché parliamo della riqualificazione di un edificio, io andrò a coibentare anche le pareti del sottotetto (oltre ad essere antiestetico, non è un buon lavoro coibentare solo il piano riscaldato). Inoltre, anche se il locale non è riscaldato, con la coibentazione apporterà comunque un beneficio. Stesso discorso vale per il sottotetto. Dipende dall’unità immobiliare come è identificata. In ogni caso potrà comunque portare in detrazione tutto al 50% poiché il rifacimento del tetto diventa una manutenzione straordinaria. Spero di essere stato utile Cordiali saluti
Staff replied 8 anni ago
Buongiorno
Bisognerebbe vedere il suo immobile ed approfondire il caso specifico con regolamento comunale e leggi regionali. Proverò comunque a chiarirvi le idee.
Lei può usufruire dell’agevolazione fiscale del 65%, SE E SOLO SE i lavori permettono il raggiungimento di un indice conforme ai valori definiti dal decreto ministeriale. Se non rispetta tali prescrizioni, però, può eseguire una manutenzione straordinaria e beneficiare del bonus del 50%.
Può detrarre gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti.
Una volta che il tecnico avrà depositato la pratica in comune, lei potrà iniziare i lavori (e i rispettivi pagamenti da portare in detrazione con le specifiche già indicate in precedenti articoli su questo blog). Alla fine dei lavori e dei pagamenti è NECESSARIA la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, pena perdita delle detrazioni.
Mi sento di dirle che, poiché le detrazioni spettano ad un unico immobile, facciamo sempre riferimento subalterno catastale corrispondente. Non so se la sua proprietà sia sviluppata in un unico o più subalterni. Poiché parliamo della riqualificazione di un edificio, io andrò a coibentare anche le pareti del sottotetto (oltre ad essere antiestetico, non è un buon lavoro coibentare solo il piano riscaldato). Inoltre, anche se il locale non è riscaldato, con la coibentazione apporterà comunque un beneficio.
Stesso discorso vale per il sottotetto. Dipende dall’unità immobiliare come è identificata. In ogni caso potrà comunque portare in detrazione tutto al 50% poiché il rifacimento del tetto diventa una manutenzione straordinaria.
Spero di essere stato utile
Cordiali saluti