Relazione Tecnica Ex Legge 10

Relazione ex Legge 10 Friuli Venezia Giulia

Lavoro in Friuli Venezia Giulia ed in particolare a Udine e Provincia, Pordenone e Provincia, Gorizia e Provincia, nel resto delle località regionali a richiesta.
CHE COS'E' LA RELAZIONE TECNICA EX LEGGE 10
La relazione energetica (ex Legge 10/91) è un documento di progetto richiesto dagli enti competenti nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, ampliamento volumetrico e sostituzione di generatori di calore (caldaia etc). Lo richiede le normative attualmente vigenti in materia di rendimento energetico degli edifici il D.Lgs n. 192/2005 come modificato dal D.Lgs n. 311/2006 e s.m.i. e viene definita come "ex legge 10/91" in quanto già essa la richiedeva. La Legge 10/91 è un documento atto a dimostrare che l’edificio di nuova costruzione, o oggetto di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di ampliamento, rispetta dei parametri minimi richiesti riguardanti caratteristiche energetiche. Le norme (D.Lgs. 311/2006) infatti indicano, a seconda della zona climatica e del rapporto S/V (superficie esposta/volume), una serie di parametri energetici che l’involucro edilizio, comprensivo di murature, pavimenti e solai, e gli impianti devono necessariamente rispettare per raggiungere un determinato indice di prestazione energetica minimo. La Legge 10/91 è una relazione che contiene al suo interno le ipotesi, formulate dal progettista, riguardanti le stratigrafie di murature, pavimenti e solai, i serramenti, gli impianti di un edificio. La relazione deve essere allegata al progetto edilizio da presentare in Comune per l’ottenimento del relativo permesso edilizio. La Legge 10/91 deve essere redatta da un professionista, direttamente incaricato dal proprietario dell’edificio. Il professionista deve essere iscritto all’Albo Professionale di appartenenza.
QUANDO E' OBBLIGATORIA?
La relazione tecnica energetica è obbligatoria ogni qualvolta che sia previsto un intervento che interessi il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo: – edifici di nuova costruzione; – demolizioni e ricostruzioni; – ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3; – ristrutturazioni importanti di primo livello; – ristrutturazioni importanti di secondo livello; – riqualificazioni energetiche; – impianti termici di nuova installazione; – ristrutturazione degli impianti termici esistenti; – sostituzione di generatori di calore.
ESISTONO DELLE DEROGHE?
Esistono delle deroghe al deposito della legge 10, indicate nell'all. 1 art. 1.4.3 del DM 26/06/2015 "requisiti minimi". Esistono difatti alcuni interventi che non richiedono il deposito della relazione energetica. Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti;
nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW, gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore (diverso vettore energetico o tecnologia di combustione).
Non occorre la legge 10 per la sostituzione di caldaie con potenza inferiore a 50 kw, dove non venga cambiato il combustibile (metano, gpl, pellet, fonti rinnovabili etc.).
Esiste un'altra deroga che non riguarda l'esclusione dalla redazione della legge 10. Bensì ammette, nel caso di edifici esistenti, sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, la deroga alle altezze minime dei locali di abitazione indicate nel DM 75, fino a un massimo di 10 centimetri (all. 1 art. 2.3 DM 26/06/2015 "requisiti minimi"). Infine, nel caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco, che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, ii valori delle trasmittanze indicati nelle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, devono essere verificati incrementandoli del 30%;
COME FUNZIONA PER ACQUISTARE IL SERVIZIO?
1) Compila il form sottostante;

2) verrai contattato nel minor tempo possibile. Ti saranno richiesti i documenti e i dati necessari alla redazione del certificato (riceverai una e-mail dove è spiegato tutto il necessario);

3) Raccolti tutti gli elementi necessari, si provvederà a concordare un sopralluogo della durata di circa 1 ora (OBBLIGATORIO PER LEGGE);

4) Verranno elaborati i calcoli e successivamente verrà emessa la certificazione energetica del tuo immobile che sarà registrata presso il catasto energetico regionale;

5) Verrai contattato/a per definire il ritiro del documento.
SOPRALLUOGO COMPRESO
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO Per raccogliere tutti i dati necessari, conformemente alle normative per il rilascio delle certificazioni energetiche APE, è necessario svolgere un sopralluogo presso l’immobile. E’ necessario prendere un appuntamento per fissare la data della visita del tecnico. L’ingegnere cercherà di soddisfare al meglio le Vs esigenze (anche di sabato o in orario serale). Il sopralluogo dura circa 1 ora a seconda della grandezza dell’immobile da certificare.

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