A quanto pare il blog inizia ad avere un piccolo seguito e ciò mi fa molto piacere.
Un visitatore mi chiede chiarimenti in merito alle detrazioni fiscali. Ricordiamo che quest’anno sono stati prorogati ulteriormente i bonus fiscali per la ristrutturazione (50%) e la riqualificazione energetica (65%).
Se vi siete persi gli articoli precedenti, ne ho parlato nello scorso articolo.
[lockercat]
“Buongiorno, avrei un interessante domanda.
Consiglio sempre di evitare il fai-da-te ed avvalersi di un professionista che, facendo gli accertamenti e le valutazioni del caso, possa evitarvi discrepanze normative o vizi di forma. In ogni caso, proverò a riassumere vista la particolarità del caso, le varie opzioni.
I lavori effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale, riguardano le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Per gli interventi ammessi al beneficio della detrazione fiscale (L449/97 e ss.mm.ii.), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
Se, invece, la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Aggiungerei per completezza un’ultima informazione: la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa del 2015 (96.000 euro per unità immobiliare).
Tra gli interventi di riqualificazione energetica, l’agevolazione fiscale è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. (L. 296/06 e ss.mm.ii.).
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
Quindi per il riscaldamento a pavimento è possibile rientrare nella legge 296 e usufruire delle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica (bonus 65%).
La sua domanda non è chiara del tutto. Mi occupo della parte tecnica e non commerciale. Pertanto mi limiterò a rispondere nell’ambito delle mie competenze.
Se lei ha acquistato (o ha intenzione di acquistare) un immobile esistente, ed ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, può richiedere un mutuo e pagherà le imposte per il trasferimento di proprietà con aliquota agevolata rispetto ad una seconda casa. La banca vi erogherà il finanziamento alle condizioni stabilite dalle parti.
I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni “prima casa” sono i seguenti:
Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse se:
Spero di essere stato chiaro il più possibile e non aver tralasciato/omesso nulla.
Restate sintonizzati! Alla prossima!
[/lockercat]