Documentazione necessaria
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:
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- documentazione da conservare a cura del cliente:
- l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale devono essere indicati: il valore
stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale nuovo valore rispetta il valore limite di
trasmittanza che rispetti le prescrizioni normative.
N.B. In base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del
D.Lgs. n°192 del 2005); - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici
(che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti)
- fatture relative alle spese sostenute:
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
- schede tecniche;
- originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
- L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
- documentazione da trasmettere all’ENEA:
- esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.
La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita per legge.
- Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato;
- Scheda descrittiva dell’intervento.
- documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori
che proseguono oltre il periodo di imposta.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito vi elenco le domande a cui ho dovuto rispondere per lavori di riqualificazione energetica.
- Sto vendendo il mio immobile di cui sono titolare della detrazione fiscale per 8 anni. Posso cedere le quote di detrazione all’acquirente?
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento. - Chi può firmare l’asseverazione di un intervento e l’attestato di qualificazione energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale (in alcune regioni per la redazione dell’APE è necessario che il tecnico abbia conseguito e superato esame finale di corso specifico). Le parcelle dei professionisti sono comunque anch’esse detraibili ai sensi di questi incentivi. - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all’ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
All’ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori. Tale collaudo può essere esplicitato anche dalla ditta che ha eseguito i lavori. - Ho intenzione di effettuare alcuni interventi di riqualificazione energetica nel mio immobile tramite finanziamento regionale. Questi incentivi “locali” sono da ritenersi cumulabili con le detrazioni fiscali del 65%?
Le detrazioni fiscali del 55-65% sono:- non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;
- compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”).
- Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, prevedendo anche un suo ampliamento. Una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, posso usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, sia per gli interventi che riguardano la parte esistente che per quelli che riguardano la parte ampliata?
Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. - Si ha diritto alla detrazione anche se non si inviano i documenti all’Enea?
Chi effettua un intervento di riqualificazione energetica e dimentica di inviare la documentazione all’Enea non perde la detrazione fiscale del 65%. Lo ha deciso la Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza 853/2015. (Vai all’articolo).
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